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16.09.2022

Investigazioni private e violazione della privacy: legittimità e sicurezza

Le investigazioni private sono delle azioni che possono sfociare inavvertitamente nella violazione della privacy. Proprio per questo motivo si ha il bisogno di bilanciare la protezione dei dati e gli altri diritti, tra cui spicca quello alla difesa ex art. 24 Costituzione. 


 

Spesso ci si affida alle investigazioni private per acquisire dati e informazioni utili nel momento in cui si decide di citare a giudizio la controparte. Ovvio che il tutto deve però avvenire nel rispetto della normativa vigente, pena, il non poter utilizzare le prove prodotte in sede di giudizio. 


 

Questi sono i motivi per cui si consiglia di affidarsi, nel caso in cui si abbia bisogno di investigazioni, a dei professionisti del settore. 

Agenzia investigazioni: cosa fa

L'investigatore privato è un professionista che riesce a lavorare in completa autonomia ovvero entra a far parte di un'agenzia in cui è presente un intero team di esperti che procederanno alle indagini nel caso in cui un privato o un'azienda si rivolga loro. Tra le diverse azioni messe in atto dall'agente investigativo ci sono: 

  • sopralluoghi; 
  • pedinamenti; 
  • riprese video;
  • fotografie; 
  • registrazioni telefoniche. 


 

Oltre ad altri servizi, tutti volti all'avere delle prove concrete per poter avere il colpevole dell'atto per cui l'agente è stato chiamato ad intervenire. I campi in cui il professionista può agire non sono solo diversi, tra di essi si può trovare lo spionaggio industriale, ma anche l'incapacità genitoriale o la richiesta di aumento assegno mantenimento figli


 

Ambiti comunque molto delicati da trattare e per i quali l'investigatore dovrà avere una particolare preparazione che comprenda anche la conoscenza della legislazione che vi è dietro ad ogni investigazione che conduce. 


 

In particolare è importante riuscire a non superare il limite della privacy, un'arma spesso a doppio taglio. L'investigazione spinge il professionista ad intromettersi nella sfera privata e personale dell'individuo e la tutela dei dati personali è un aspetto che comunque non si può trascurare. 


 

Privacy e investigazioni private: i limiti da non superare

L'ordinamento italiano procede a una particolare tutela per quello che riguarda i dati personali. Una materia che con l'entrata in vigore del Gdpr-Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali è divenuta ancora più astringente, al fine di tutelare i singoli soggetti e quelli che sono i suoi dati sensibili. 


 

Un atto normativo dell'Unione Europea, il quale indica come il trattamento dei dati è lecito solo nel caso in cui non si superino taluni limiti. Nel caso in cui ciò avvenisse sono previste delle sanzioni a livello amministrativo. 


 

A fissare le regole da seguire ci ha pensato il Garante della Privacy, il quale indica come devono agire gli investigatori privati nell'atto dello svolgimento del proprio lavoro ed indagini, soprattutto per quello che riguarda i dati personali. In particolare si è indicato come i dati particolari come quelli: sessuali, politici, sindacali, giudiziari possono essere utilizzati solo per determinate finalità. 


 

In particolare se ne è previsto l'utilizzo nel caso in cui essi si dovessero utilizzare per difendere il diritto della personalità o un diritto che riguarda la libertà fondamentale. Inoltre l'utilizzo può avvenire solo per quello che concerne il diritto alla prova. 

Le prescrizioni del Garante della Privacy

Le prescrizioni del Garante per quello che riguarda l'utilizzo dei dati personali in sede di investigazione affermano che: 

  • non si può porre in essere per iniziativa prova dell'investigatore privata, delle investigazioni, occorre dunque che sia conferito uno specifico incarico; 
  • l'incarico può essere scritto solo se in riferimento a un diritto da tutelare, ovvero al bisogno di fornire prove in merito a una citazione in giudizio; 
  • l'investigatore deve sempre fornire al soggetto titolare dei dati l'informativa privacy a meno che questo non contrasti con le finalità dell'investigazione stessa; 
  • può procedere ad investigazione solo il soggetto a cui è stato conferito l'incarico in maniera scritta; 
  • i dati personali delle parti coinvolte, non devono essere più utilizzate nel momento in cui l'investigazione ha avuto termine; 
  • alle autorità competenti si devono comunicare i dati genetici, biometrici e relativi allo stato di salute solo nel caso in cui vi sia bisogno di procedere con prevenzione, accertamento o repressione dei reati; 
  • non si devono mai diffondere le informazioni raccolte in merito a quella che è la vita sessuale e l'orientamento sessuale del soggetto su cui si è proceduto ad indagine. 


 

Nel caso in cui si contravvenga a quelle che sono le prescrizioni del garante della privacy si va incontro a una sanzione che ammonta fino al 4% del fatturato annuo mondiale di gruppo. 


 

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